CONCLUSIONE TRIENNIO 2023-2025
Ti ricordo che con il 31 dicembre di quest’anno si concluderà il triennio formativo 2023-2025, data entro la quale ciascun Iscritto dovrà aver maturato – tenuto conto degli eventuali esoneri – almeno 90 crediti formativi, di cui numero 9 crediti derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.
L’Iscritto che abbia già compiuto 65 anni o compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, dovrà invece aver maturato – tenuto conto degli eventuali esoneri – almeno 30 crediti formativi, di cui numero 9 crediti derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.
Ritengo altresì utile ricordarTi che:
• la partecipazione agli eventi formativi consentirà la maturazione di crediti solamente nel caso in cui gli stessi siano stati preventivamente accreditati dal
CNDCEC;
• è stato eliminato il limite per l’acquisizione di crediti formativi professionali tramite la fruizione di attività in modalità e-learning;
• eventuali crediti eccedenti nel triennio in corso non potranno in alcun modo essere riportati al triennio successivo;
• in caso di mancato conseguimento dell’obbligo formativo il Consiglio procederà alla consegna del fascicolo al Consiglio di Disciplina Territoriale per l’avvio
dell’apertura del procedimento disciplinare previsto dalla normativa vigente.
Ti invito a monitorare la Tua posizione accedendo all’Area Personale del Portale dell’Ordine e a segnalare la presenza di eventuali discordanze a mezzo mail
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, rammentando che gli iscritti non devono autocertificare i crediti formativi conseguiti per la partecipazione ad eventi formativi, sia in aula che in e-Learning, svolti da altri Ordini territoriali ovvero da Soggetti Autorizzati dal CNDCEC ovvero dal MEF, poiché gli stessi saranno acquisiti e comunicati all’Ordine di Genova direttamente dal CNDCEC tramite il portale della formazione.
Tale procedura non è utilizzata per i crediti formativi conseguiti attraverso le attività formative particolari (art. 16 del Regolamento Nazionale per la FPC), per le quali rimane attiva l'apposita funzione di "Autocertificazione crediti FPC".
