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Il Tirocinio Professionale è requisito propedeutico al sostenimento dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. Al termine del percorso di studi universitari, per sostenere l’esame di abilitazione professionale, è necessario svolgere un apposito tirocinio presso un Dottore Commercialista o un Esperto Contabile iscritto nell’Albo da almeno 5 anni. Il praticantato può essere svolto anche contestualmente al biennio di studi relativo al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, purché il corso di studio sia svolto conformemente agli accordi siglati dal Consiglio dell’Ordine e le Università, nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro siglata dal Consiglio Nazionale e dal MIUR.


Il tirocinante può, inoltre, svolgere parte del tirocinio all'estero (per un periodo non superiore a 6 mesi) presso un Professionista abilitato e iscritto in uno degli Organismi riconosciuti.

 

Per effettuare il tirocinio è necessario iscriversi all’apposito registro dei tirocinanti. Il registro è tenuto da ciascun Ordine territoriale che ne cura l’aggiornamento e verifica periodicamente l’effettivo svolgimento del tirocinio anche tramite resoconti e colloqui con il tirocinante.

 

ll Registro dei tirocinanti è attualmente suddiviso in:

 

Sezione A - “Tirocinanti Dottori Commercialisti”

 

Riservata ai soggetti che hanno conseguito la laurea specialistica. Alla sezione A si accede con il diploma di laurea magistrale della classe lm-56 ovvero della classe lm-77 (D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) e con il diploma di laurea specialistica della classe 64S e 84S (D.M. 3 novembre 1999 n. 509). Il compimento del tirocinio costituisce condizione per l’iscrizione alla Sezione A “Commercialisti” dell’Albo.
 

Sezione B - “Tirocinanti Esperti Contabili”

 

Riservata ai soggetti che hanno conseguito la laurea triennale. Alla sezione B si accede con il diploma di laurea triennale della classe l-18, ovvero della classe l-33 (D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) e con il diploma di laurea triennale della classe 17 e 28 (ex DM 3 novembre 1999 n. 509). Il compimento del tirocinio costituisce condizione per l’iscrizione alla Sezione B “Esperti Contabili” dell’Albo.

 

Accordo ODCEC di Genova, Chiavari, Imperia, La Spezia, Sanremo, Savona, Alessandria. Tortona - Università di Genova 9.10.2015

 

Accordo ODCEC di Genova, Chiavari, Imperia, La Spezia, Sanremo, Savona - Università di Genova 28.7.2011

 

Slides: Percorsi per intraprendere la professione di Dottore Commercialista o Esperto Contabile 5.10.2015

 


  

REVISIONE LEGALE - ISCRIZIONE AL REGISTRO TIROCINIO

 

Il tirocinio è un periodo di applicazione finalizzato all'acquisizione delle conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell’esame di idoneità professionale e delle capacità pratiche per l'esercizio dell'attività di revisione legale.

Il periodo di tirocinio ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel relativo registro, e può essere svolto sia presso un revisore legale che presso una società di revisione legale, purché in grado di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Il tirocinio può essere svolto, interamente o parzialmente, anche presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione Europea. In ogni caso, il tirocinio deve essere assolto con assiduità, diligenza e riservatezza. Per iscriversi al Registro del tirocinio è necessario essere in possesso:

 

-  dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;

 

-  di un titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall’articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145.

 

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