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Organismo dell'OCC Genova

Referente: Dott. Giancarlo Strada

 

Il Ministero della Giustizia, in data 10.02.2017, ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, al numero progressivo 93, nella sezione A del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.

Modifica Pdg del 31.08.2021

Modifica Pdg del 11.11.2019

Modifica Pdg del 5.7.2019

Modifica Pdg del 3.07.2017

Decreto di iscrizione

Elenco aggiornato ordine alfabetico

Elenco aggiornato progressivo

 

Il Registro degli O.C.C. e l'Elenco dei Gestori  della crisi da sovraindebitamento sono consultabili nell'apposita area del sito del Ministero della Giustizia. L'OCC costituita presso l'ODCEC di Genova è l'Organismo n. 93

La finalità del procedimento di legge è quello di porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole. A tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche tra cui imprenditori minori, imprenditori agricoli, professionisti, fondazioni e associazioni riconosciute, associazioni sportive, start up innovative e consumatori che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, è concesso oggi, con l'ausilio degli OCC, di formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio con un progetto di ristrutturazione dei debiti, o presentare un "piano del consumatore", oppure richiedere la liquidazione del patrimonio. Utilizzando la procedura di composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà scattare il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.
 

Elenco pratiche assegnate in base al criterio di rotazione in ordine di iscrizione al Registro

Elenco pratiche assegnate anno 2023

Elenco pratiche assegnate anno 2022

Elenco pratiche assegnate anno 2021

Elenco pratiche assegnate anno 2020

Elenco pratiche assegnate anno 2019

Elenco pratiche assegnate anno 2018

Elenco pratiche assegnate anno 2017

 

Compensi e Rimborsi Spese Spettanti all'Organismo

Il sovraindebitato dovrà versare all'Organismo, al momento del deposito della domanda:

Il versamento dell'importo suddetto, che in caso di prosecuzione della procedura sarà considerato quale acconto sul compenso finale, deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 48503733 IBAN IT55H0308401600000048503733, intestato all’Organismo.

In caso di successiva mancata presentazione della domanda di accesso ad una delle procedure di cui al Dlgs 14 del 12 gennaio 2019 e succ. modif. e/o int. (c.d. Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza o CCII), sia per rinuncia da parte del debitore, sia per dichiarata impossibilità o inopportunità di presentazione comunicata dal Gestore, l’importo forfettario di euro 500,00, oltre imposte di cui sopra, sarà trattenuto dall’Organismo e il saldo del compenso dell’Organismo e del rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso dovrà essere versato dal debitore previa presentazione di prospetto di calcolo, sottoscritto dal Referente o dal Gestore.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività svolte

Nell’ipotesi di conferma del Gestore nella funzione di liquidatore ex art.270, comma 2 CCII, il compenso è unico per la fase antecedente e per quella successiva al decreto di apertura della liquidazione.

FNC_La liquidazione dei compensi nelle procedure di composizione da sovraindebitamento e nella liquidazione del patrimonio.

 

Requisiti per accedere alla procedura

L'istanza dovrà essere depositata alla segreteria OCC  tramite PEC oppure personalmente  previo appuntamento.

Il versamento a mezzo bonifico  dovrà essere effettuato non oltre il quinto giorno antecedente la data di presentazione dell'istanza.

L'istanza verrà rigettata sia per il mancato pagamento, nei termini sopra indicati, sia per mancanza dei requisiti e della documentazione richiesta presente sul sito.

Il debitore che si rivolge all'OCC dell'ODCEC Genova deve avere la residenza o la sede principale della propria attività nella provincia di Genova

 

COORDINATE BANCARIE OCC ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E

DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

 

BPER Banca (attivo dal 28.11.2022)

IBAN   IT55H0308401600000048503733

intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova

Attenzione: utilizzare solo per i versamenti OCC.

Codice univoco: IBNDVK  (attinente all’attività dell’Organismo)

Partita IVA 02561320991

Codice Fiscale 95115930109

 

Contatti segreteria OCC

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PEC:  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  

Indirizzo: Viale IVNovembre 6/7 - 16121 Genova

Tel.: 010589134

 

Modulistica da presentare per la richiesta di nomina del gestore della crisi

Vademecum per advisor

Domanda nomina gestore

Richiesta all'OCC procedura familiare 

Accettazione preventivo OCC

 

Strumenti per gestori della crisi 

Disposizione organizzativa n. 13/2023 del Tribunale di Genova: Modello di Relazione Illustrativa O.C.C. ex art. 269.2 CCI

Modulo preventivo compenso OCC_firma sovraindebitato

Modello_Relazione liquidazione controllata

Prospetto per attività e passività del debitore

Vademecum deposito

 

Modulistica per accesso banche dati/fatturazione compensi

Istanza accesso banche dati per Tribunale finale

Istanza accesso banche dati revisione per Referente OCC

Modulo chiusura pratica per fatturazione

Vademecum merito creditizio 

Vademecum verifica merito creditizio

Foglio di calcolo del merito creditizio

Disposizioni di Riferimento

Regolamento O.C.C. - ODCEC Genova aggiornato nella delibera del 3.06.2021

Regolamento O.C.C. -. ODCEC Genova aggiornato nella delibera del 7.5.2019

Regolamento O.C.C. - ODCEC Genova aggiornato nella delibera del 26.1.2017

Regolamento O.C.C. - ODCEC Genova approvato nella seduta di Consiglio del 22.9.2016

D.M. 24 settembre 2014 , n 202

Legge 27 gennaio 2012, n.3 (artt. 15 e ss.)

Sentenza TAR del Lazio n. 12457/2015 - accoglimento ricorso presentato dal CN per l'annullamento del Decreto 24 Settembre 2014, n. 202

Iscrizione all'Elenco Gestori della crisi da sovraindebitamento

Gli iscritti interessati a svolgere la funzione di  "Gestore della Crisi" per l'Organismo di Composizione della Crisi di sovraindebitamento dell'Ordine di Genova e in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di riferimento, possono inviare la propria dichiarazione compilando l'apposita domanda e inviandola a mezzo PEC Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

Domanda di iscrizione nell'Elenco dei Gestori

Informazioni inerenti la formazione dei gestori

I corsi utili all'assolvimento della formazione biennale devono essere inseriti nell'area personale della piattaforma Fallcoweb seconda la modalità di seguito descritta:

1) inserire il PDG inviato via PEC dell'avvenuta iscrizione all'Elenco.

2) I corsi organizzati dall'ODCEC Genova vanno autocertificati utilizzando il modulo 

Autocertificazione crediti

3) Dei corsi organizzati da altri Ordini Territoriali o da Università deve essere inserito l'attestato con la specifica che il corso è valevole per l'OCC e con l'indicazione delle ore accreditate.

Corsi organizzati dall'Odcec di Genova utili all'iscrizione all'OCC e all'assolvimento della formazione biennale 

Eventi 2021

Eventi 2022

Eventi 2023

Eventi 2024

 

Materiale didattico eventi OCC

La gestione della crisi da sovraindebitamento del consumatore e le altre forme di composizione della crisi del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza

 

Avviso

Equipollenza tra la Formazione Professionale Continua Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e quella iniziale e biennale del gestore della Crisi 

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento FPC aggiornato al 31/01/2018, la partecipazione a corsi di formazione, di durata non inferiore a 12 ore, che hanno a oggetto materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, consente di assolvere l’obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale richiesto ai Gestori della crisi da sovraindebitamento.