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A seguito della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e del Decreto 8 febbraio 2013, n. 34, è possibile richiedere l’iscrizione della società tra professionisti o della società multidisciplinare tra professionisti all’apposita sezione speciale dell’Albo.

Consulta la Legge 12 novembre 2011, n. 183 

Consulta il Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 

L'iscrizione di una STP può avvenire solo ed esclusivamente nella sezione speciale dell'Albo tenuto dall'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società e quest'ultima deve essere necessariamente posta in Italia.

La Commissione Albo è a disposizione dei colleghi per il preventivo esame di bozza di statuto conforme alla normativa vigente.

 


 CLAUSULE STATUTARIE 

La Commissione Albo raccomanda di prestare massima attenzione alla previsione contenuta nell’articolo 10, comma 4, lettera b) della legge n. 183/2011 la quale prevede: “In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.”.

In particolare, in sede di redazione dello statuto di una società tra professionisti i Colleghi devono verificare che il requisito della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti sia indicato in ogni articolo o passaggio del testo statutario che riguarda le delibere dei soci e le maggioranze necessarie.

Riguardo al concetto della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti  il Tribunale di Treviso con ordinanza depositata il 20 settembre 2018 ha evidenziato che i soci professionisti devono sia possedere la maggioranza del capitale sociale che essere in numero tale da garantire la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni, a prescindere, quindi, dal metodo di voto (per quote o per teste). 

Il Consiglio Nazionale, pertanto, con l’informativa n. 85 del 5 novembre 2018 ha segnalato che allo stato attuale possono essere accolte solo le domande di iscrizione formulate da società di professionisti che presentano congiuntamente la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste e per quote di partecipazione.

Nel caso lo statuto risultasse non conforme, la Commissione Albo sospenderà l’istruttoria relativa alla richiesta di iscrizione della STP ed inviterà il rappresentante legale della società a depositare all’Ordine un nuovo statuto con le integrazioni del caso. 


PER ISCRIVERE UN STP ALL'ALBO

Presentare una domanda, presso la Segreteria, corredata dei docummenti richiesti nell'elenco; effettuare i versamenti, compilare privacy e depositare contestualmente alla domanda n. 1 marca da bollo di € 16,00 da apporre sulla domanda.

La domanda può essere consegnata personalmente oppure da un delegato (provvisto di delega scritta e fotocopia [/retro del proprio documento d’identità e di quello del delegante) presso la Segreteria dell’Ordine in Viale IV Novembre 6/7 nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Attenzione: le istanze prive della documentazione indicata non potranno essere accettate.

 N.B.: Il procedimento deve essere concluso entro il termine di 60 gg dalla presentazione della domanda. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 gg per l’acquisizione di informazioni o certificazioni. 


MODULISTICA NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE

Domanda di iscrizione in bollo diretta al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale della società, in relazione all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo [stampata e complilata

Modulo per il trattamento dei dati personali [stampato e complilato

Modulo per il trattamento dei dati della STP [stampato e complilato