Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 35, c. 3.
Ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità per il 2012) le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 devono essere sempre prodotte in luogo dei certificati. L’Ordine non può ricevere certificazioni rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni se depositate dagli Iscritti.
Acquisizione d’ufficio dei dati – Modulistica
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva cominitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrti, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personli. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali