Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

 

Chiusura estiva degli uffici dal 12/08/2026 al 28/08/2026 compresi.

            Si invita a partire dal 05/08/2026 e fino al 31/08/2026

a non inviare istanze di nomina gestore e a non effettuare nessun pagamento.

Gli eventuali bonifici ricevuti in questo intervallo verranno restituiti previa richiesta.

 

Referente: Dott. Giancarlo Strada

Elenco gestori iscritti _ordine alfabetico

Elenco gestori iscritti _ anzianità di iscrizione

Il Ministero della Giustizia, in data 10.02.2017, ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, al numero progressivo 93, nella sezione A del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.

Modifica Pdg del 31.08.2021

Modifica Pdg del 11.11.2019

Modifica Pdg del 5.7.2019

Modifica Pdg del 3.07.2017

Decreto di iscrizione

Il Registro degli O.C.C. e l'Elenco dei Gestori  della crisi da sovraindebitamento sono consultabili nell'apposita area del sito del Ministero della Giustizia. L'OCC costituita presso l'ODCEC di Genova è l'Organismo n. 93

La finalità del procedimento di legge è quello di porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole. A tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche tra cui imprenditori minori, imprenditori agricoli, professionisti, fondazioni e associazioni riconosciute, associazioni sportive, start up innovative e consumatori che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, è concesso oggi, con l'ausilio degli OCC, di formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio con un progetto di ristrutturazione dei debiti, o presentare un "piano del consumatore", oppure richiedere la liquidazione del patrimonio. Utilizzando la procedura di composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà scattare il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.
 

Elenco pratiche assegnate in base al criterio di rotazione in ordine di iscrizione al Registro

 

Elenco pratiche assegnate anno 2021

Elenco pratiche assegnate anno 2020

Elenco pratiche assegnate anno 2019

Elenco pratiche assegnate anno 2018

Elenco pratiche assegnate anno 2017

Elenco pratiche assegnate anno 2025

Elenco pratiche assegnate anno 2024

Elenco pratiche assegnate anno 2023

Elenco pratiche assegnate anno 2022

Requisiti per accedere alla procedura

L'istanza dovrà essere depositata alla segreteria OCC  tramite PEC oppure personalmente  previo appuntamento.

Il versamento a mezzo bonifico  dovrà essere effettuato non oltre il quinto giorno antecedente la data di presentazione dell'istanza.

L'istanza verrà rigettata sia per il mancato pagamento, nei termini sopra indicati, sia per mancanza dei requisiti e della documentazione richiesta presente sul sito.

Il debitore che si rivolge all'OCC dell'ODCEC Genova deve avere la residenza o la sede principale della propria attività nella provincia di Genova

Contatti segreteria OCC

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PEC:  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  

Indirizzo: Viale IVNovembre 6/7 - 16121 Genova

Tel.: 010589134

Compensi e Rimborsi Spese Spettanti all'Organismo

dal 05/02/2025

Il sovraindebitato dovrà versare all'Organismo, al momento del deposito della domanda:

  • Euro 1000,00 (mille/00) oltre IVA come per legge (oggi 22%), a titolo di acconto sul compenso.

  • Euro 83,00 (ottantatre/00) oltre IVA come per legge (oggi 22%), quale rimborso della spesa viva per l’apertura del procedimento sul sistema Fallco. Qualora la procedura sia familiare, tale costo dovrà essere versato da ciascun soggetto costituente il nucleo familiare.

Il versamento dell'importo suddetto, che in caso di prosecuzione della procedura sarà considerato quale acconto sul compenso finale, deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario - IBAN IT55H0308401600000048503733, intestato all’Ordine Dottori Commercialisti.

In caso di successiva mancata presentazione della domanda di accesso ad una delle procedure di cui al Dlgs 14 del 12 gennaio 2019 e succ. modif. e/o int. (c.d. Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza o CCII), sia per rinuncia da parte del debitore, sia per dichiarata impossibilità o inopportunità di presentazione comunicata dal Gestore, l’importo forfettario di euro 1000,00, oltre imposte di cui sopra, sarà trattenuto dall’Organismo e il saldo del compenso dell’Organismo e del rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso dovrà essere versato dal debitore previa presentazione di prospetto di calcolo, sottoscritto dal Referente o dal Gestore.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività svolte

Nell’ipotesi di conferma del Gestore nella funzione di liquidatore ex art.270, comma 2 CCII, il compenso è unico per la fase antecedente e per quella successiva al decreto di apertura della liquidazione.

FNC_La liquidazione dei compensi nelle procedure di composizione da sovraindebitamento e nella liquidazione del patrimonio.

COORDINATE BANCARIE OCC

BPER Banca (attivo dal 28.11.2022)

IBAN   IT55H0308401600000048503733

intestato a: Ordine Dottori Commercialisti 

Attenzione: utilizzare solo per i versamenti OCC.

Codice univoco: IBNDVK  (attinente all’attività dell’Organismo)

Partita IVA 02561320991

Codice Fiscale 95115930109

Modulistica da presentare per la richiesta di nomina del gestore della crisi

Vademecum per advisor

Domanda nomina gestore

Richiesta all'OCC procedura familiare

Accettazione preventivo OCC

Strumenti per gestori della crisi 

Sezione VII Procedure Concorsuali _ Disposizioni organizzative

Contratto preventivo compenso OCC_firma sovraindebitato

Richiesta proroga deposito relazione 

Bozza per insinuazione al passivo 

Prospetto per attività e passività del debitore

Vademecum deposito

Bozze relazioni

Modello_Relazione liquidazione controllata
Modello Concordato Minore
Modello Ristrutturazione debiti del consumatore

Vademecum merito creditizio 

Vademecum verifica merito creditizio

Foglio di calcolo del merito creditizio

Disposizioni di Riferimento

Regolamento O.C.C. - ODCEC Genova  valido dal 5/02/2025

Regolamento O.C.C. - ODCEC Genova aggiornato nella delibera del 3.06.2021 valido fino al 4/02/2025

Regolamento O.C.C. - ODCEC Genova aggiornato nella delibera del 26.1.2017

D.M. 24 settembre 2014 , n 202

Legge 27 gennaio 2012, n.3 

Sentenza TAR del Lazio n. 12457/2015 - accoglimento ricorso presentato dal CN per l'annullamento del Decreto 24 Settembre 2014, n. 202

Iscrizione all'Elenco Gestori della crisi da sovraindebitamento

Gli iscritti interessati a svolgere la funzione di  "Gestore della Crisi" per l'Organismo di Composizione della Crisi di sovraindebitamento dell'Ordine di Genova e in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di riferimento, possono inviare la propria dichiarazione compilando l'apposita domanda e inviandola a mezzo PEC Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

Domanda di iscrizione nell'Elenco dei Gestori

Informazioni inerenti la formazione dei gestori

I corsi utili all'assolvimento della formazione biennale devono essere inseriti nell'area personale della piattaforma Fallcoweb seconda la modalità di seguito descritta:

1) inserire il PDG inviato via PEC dell'avvenuta iscrizione all'Elenco;

2) inserire in data successiva alla scadenza della formazione gli attestati rilasciati dagli enti formatori con l'indicazione dei crediti maturati e che il corso è valevole per la crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.M. del 24/09/2014 n. 202.

Corsi organizzati dall'Odcec di Genova utili all'iscrizione all'OCC e all'assolvimento della formazione biennale 

Eventi 2021

Eventi 2022

Eventi 2023

Eventi 2024

Eventi 2025

Attenzione: ai sensi dell’art. 7 del Regolamento FPC aggiornato al 15/10/2025 esiste equipollenza tra la formazione professionale continua  e i corsi di formazione iniziale e l'aggiornamento biennale ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.M. del 24/09/2014 n. 202.